Decoro

1) Il decoro architettonico: la Cassazione fornisce alcune indicazioni.



Il decoro architettonico è uno dei grandi protagonisti della riforma
entrata in vigore il 18 giugno.

Una recentissima sentenza della Cassazione  (n.10048/2013) conferma
che il condominio può ottenere la demolizione di opere realizzate dal
singolo proprietario qualora contrastino con il decoro e l'aspetto
dell'edificio, in un caso in cui il proprietario dell'appartamento
all'ultimo piano era colpevole di aver costruito sulla terrazza una
struttura definita dagli stessi ricorrenti esteticamente brutta.

La valorizzazione di un parametro estetico, per valutare la
legittimità dell'intervento del condomino, costituisce un appiglio
fondamentale per i ricorsi di simile natura, anche quando l'edificio
non sia sottoposto a vincolo o classificato come immobile di pregio
storico.
Come specifica il testo della decisione, il singolo proprietario che
voglia eseguire interventi di sopraelevazione sul terrazzo o lastrico
solare o costruire nuove strutture rispetto a quelle già esistenti non
deve solo rispettare le norme condominiali, ma è obbligato a tenere
conto sia dell'aspetto architettonico sia del decoro architettonico
dell'edificio. «È vero – spiegano i giudici – che i due concetti
esprimono due fenomeni diversi, ma in qualche modo, come in questo
caso, l'uno non può prescindere dall'altro: trattasi infatti di un
manufatto di discreta volumetria che occupa gran parte dell'originario
terrazzo dell'ultimo piano, dunque ben visibile dall'esterno, che è
stato aggiunto alla preesistente costruzione con in qualche modo
inevitabile alterazione delle linee originarie dell'intero stabile».

Una soluzione, quella adottata dalla Corte, che nel bilanciare gli
interessi in gioco fa prevalere il principio estetico difeso dai
condomini sul diritto del singolo proprietario a eseguire lavori nel
rispetto delle norme di legge. Una posizione che ricalca quanto
stabilito per l'installazione dei condizionatori sulle facciate dei
palazzi, ammessa a patto che non danneggi il decoro dell'edificio
(Cassazione n. 1286/10). Allo stesso modo ogni manufatto che cambi
l'originario decoro anche soltanto di singoli elementi o punti del
fabbricato è da considerarsi a rischio demolizione.

Nel grado di appello il proprietario aveva ottenuto ragione,
sostenendo che l'opera realizzata, pur alterando il decoro
dell'edificio, ne avesse in ogni caso rispettato lo stile
architettonico. Un ragionamento che il condominio aveva ritenuto del
tutto illogico sostenendo che, se così fosse, ogni singolo potrebbe
far costruire opere brutte seppur rispettose dello stile liberty
piuttosto che neoclassico di un palazzo. Posizione condivisa anche
dalla Cassazione che ha ritenuto non sostenibile il ragionamento,
motivandolo con il concetto di disarmonia estetica all'interno di uno
stabile.
In particolare secondo i giudici l'intervento edificatorio quindi
dev'essere decoroso (rispetto allo stile dell'edificio), e non deve
rappresentare comunque una rilevante disarmonia rispetto al
preesistente complesso tale da pregiudicarne le originarie linee
architettoniche, alterandone la fisionomia e la peculiarità impressa
dal progettista». Stabilire quando un manufatto o un'opera non
rispetti tali parametri, tuttavia, rischia di dare adito a pronunce
caratterizzate da una forte impronta soggettiva. Il rischio è che tali
decisioni non possano dettare un indirizzo obiettivo nella regolazione
di un tema delicato come il contemperamento del diritto di proprietà
con le esigenze di rispetto estetico di un edificio condominiale.