Amministratore ed appalto
Molta è la casistica su questo argomento. Nei prossimi numeri, oltre ad altri argomenti, ne esamineremo una parte consistente.
L’esecuzione di un’opera, in ambito condominiale, prevede il coinvolgimento di più soggetti (che a vario titolo hanno una loro dose di responsabilità), primo fra tutti l’amministratore di condominio. La Cassazione (n. 42347 del 18
settembre 2013 ) ha stabilito che l’amministratore di condominio è assimilabile a un datore di lavoro (si pensi al rapporto con il portiere) o a un committente (si pensi all’appalto). In quest’ultimo caso le responsabilità sono minori ma non assenti. In tal senso è stato detto che nel caso di affidamento di esecuzione d’interventi sulle parti comuni, sebbene le posizioni di datore di lavoro e committente non siano identiche, “in caso di affidamento in appalto di dette opere, tale evenienza non lo esonera completamente da qualsivoglia obbligo, ben potendo egli assumere, in determinate circostanze, la posizione di committente ed essere, come tale, tenuto quanto meno all’osservanza
di ciò che è stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26 ”..
Proprio per questo l’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, nel caso di affi damento dell’esecuzione di opere nel condominio, deve adempiere ad alcuni obblighi di verifica dell’idoneità dell’appaltatore
nell’eseguire gli interventi che gli sono stati commissionati, ossia: richiesta di certificazioni d’iscrizione alla camera di commercio e di autocertifi cazione da parte dell’impresa esecutrice. L’inadempimento comporta l’irrogazione di sanzioni penali (art. 55, quarto comma, lett. d), D.lgs. n. 81/2008). La condanna per reati connessi alla sicurezza sul lavoro non comporta l’impossibilità di assumere l’incarico di amministratori, non essendo tali reati inclusi tra quelli preclusivi (art. 71-bis disp. att. c.c.).
Nel caso di condominio negli edifici, le responsabilità dell’amministratore quale committente, non sono automatiche. Ciò perché molto spesso il mandatario della compagine agisce quale mero esecutore della volontà dell’assemblea.
In un’ipotesi del genere, che è poi quella su cui la Cassazione s’è pronunciata con la sentenza in esame, prima di affermare la penale responsabilità dell’amministratore condominiale è sempre necessario verificare quali fossero i suoi effettivi poteri riguardo alla stipula ed esecuzione del contratto. La scelta dell’impresa, infatti, molto spesso compete all’assemblea l’amministratore non può fare altro che contrattare con chi ha scelto l’assemblea. Ciò, però, non vuol necessariamente dire che se l’assemblea decide in un modo l’amministratore debba eseguire il deliberato a ogni costo, ivi compresa la propria penale responsabilità. Infatti, l’amministratore, quale mandatario dei condomini, in virtù della
diligenza del buon padre di famiglia, cui deve attenersi nell’assolvimento dell’incarico, è sempre tenuto a verificare l’idoneità nella ditta incaricata, chiedendo le certificazioni specificate in precedenza. La mancanza dei requisiti in capo
all’appaltatore porta con sé la necessità di convocare una nuova assemblea per decidere un nuovo affidamento.