Normative Usofrutto
GIURISPRUDENZA
USUFRUTTO
Si precisa che, qualora una delle unità abitative sia stata concessa in usufrutto, gli oneri condominiali afferenti alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1004 c.c., sono a carico dell’usufruttuario, il quale, pertanto, è provvisto della relativa legittimazione passiva, sia sostanziale che processuale. Gli oneri condominiali afferenti riparazioni straordinarie, invece, ai sensi dell’art. 1005 c.c., rimangono a carico del nudo proprietario, nel quale si riscontra la relativa legittimazione passiva, sia sostanziale che processuale. Cass. n. 21774/08
Quando la porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto di usufrutto e di nuda proprietà, l'atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile erga omnes (e quindi anche al condominio), il quale è tenuto ad osservare le norme dettate dagli art. 1004 e 1005 c.c. in ordine alla ripartizione delle spese fra usufruttuario e nudo proprietario.
La ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario, trova il suo fondamento negli artt. 1004 e 1005 c.c. e che, quanto alla individuazione dei soggetti passivi dell'obbligo nei confronti del condominio, anche le spese dell'usufruttuario si configurano come obbligazioni propter rem, non è consentito all'assemblea di interferire sulla imputazione e sulla ripartizione, non rientrando nei poteri dell'organo deliberante introdurre deroghe ai criteri di ripartizione, fissati dalla legge in ragione dalla natura stessa delle spese, in quanto eventuali deroghe verrebbero incidere sui diritti individuali, con la conseguenza che, per legge, le spese devono essere imputate e ripartite in sede di approvazione del bilancio secondo la loro funzione ed il loro fondamento, spettando all'amministratore, in sede di esecuzione, ascrivere le spese, secondo la natura di esse, ai diversi soggetti obbligati, anche nel caso in cui l'assemblea non abbia provveduto ad individuarli. Cass. n. 23291/06
In assemblea di condominio, se tra i condomini vi sono usufruttuari, questi potranno ripartire con i nudi proprietari le spese condominiali in base alla loro natura analitica esposta in assemblea. Le spese di gestione condominiale, nell'ipotesi di nudo proprietario e usufruttuario, vanno ripartite secondo il criterio legale; conseguentemente, tutta la manutenzione ordinaria è a carico dell'usufruttuario e, quindi, va dallo stesso pagata, mentre la manutenzione straordinaria dell'immobile è a carico del nudo proprietario e da quest'ultimo deve essere corrisposta. Cass. n. 15010/00