Parcheggio nel cortile condominiale

E’ legittimo parcheggiare l’auto nel cortile condominiale?

Una recente  sentenza di Cassazione (n. 9522 del 30 aprile 2014) risponde positivamente, ma a certe condizioni: "non costituisce violazione della fondamentale regola paritaria dettata dall'art. 1102 c.c. un uso più intenso della cosa da parte del partecipante, che non ne alteri la destinazione nei casi in cui il relativo esercizio non si traduca in una limitazione delle facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini", fermo restando che "per quanto attiene, in particolare, ai cortili, ove le caratteristiche e le dimensioni lo consentano ed i titoli non vi ostino, l'uso degli stessi per l'accesso e la sosta dei veicoli non è incompatibile con la funzione primaria e tipica di tali beni" (Cass., sez. II, 15 giugno 2012, n. 9875)” (Cass. 30 aprile 2014 n. 9522).

Il divieto d'uso del cortile condominiale quale parcheggio può essere previsto dal regolamento condominiale o derivare dallo stato dei luoghi, nel caso in esame la particolare conformazione del cortile, rendano impossibile il parcheggio delle autovetture, potendo configurare tale modalità di utilizzazione una violazione dell'art. 1102 c.c., infatti l’uso della cosa comune non può ledere il pari diritto degli altri; non può recare pregiudizio alla sicurezza, stabilità e decoro dell'edificio.

Così, per restare all'esempio del parcheggio, se non è possibile il contemporaneo parcheggio di tutte le autovetture dei condomini, è lecita la deliberazione di utilizzazione turnaria, mentre sarebbe da considerarsi illecito il parcheggio, anche di un solo condomino, se ciò rendesse impossibile il normale accesso ed uso del cortile anche agli altri.