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locazioni “non registrate”

Corte Costituzionale 14 marzo 2014, n. 50 - Pres. Silvestri -Est. Grossi.
 
Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione ad uso abitativo, comunque stipulati, non registrati entro il termine stabilito dalla legge - Disciplina applicabile a decorrere dalla (tardiva) registrazione - Determinazione della durata legale in quattro anni (con rinnovo automatico alla scadenza) e fissazione del canone annuo in misura pari al triplo della rendita catastale (con adeguamento annuale agli indici ISTAT), in sostituzione del maggior importo eventualmente convenuto dalle parti illegittimità costituzionale - Eccesso di delega - sussiste (D.lgs. 23/2011, art. 3, commi 8,9).
 
E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) nella parte in cui prevede un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge, nonché l’estensione di tale disciplina – e di quella relativa alla nullità dei contratti di locazione non registrati – anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati nei quali sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo, o di contratti di comodato fittizio registrati. Emerge con evidenza che la disciplina oggetto di censura – sotto numerosi profili “rivoluzionaria” sul piano del sistema civilistico vigente – si presenti del tutto priva di “copertura” da parte della legge di delegazione: in riferimento sia al relativo àmbito oggettivo, sia alla sua riconducibilità agli stessi obiettivi perseguiti dalla delega. (Giuseppe Buffone)

APPROVATO IL DECRETO LEGGE N. 145/2013 “DESTINAZIONE ITALIA”

Condominio Flash News
Roma lì 20.02.2014
APPROVATO IL DECRETO LEGGE N. 145/2013 “DESTINAZIONE ITALIA”
Gent.mo associato,
la presente per informare che il Decreto Legge n. 145/2013 c.d. “Destinazione Italia” è stato convertito in legge lo scorso 19/02.
Cassato dal testo di legge l'obbligo a carico dell’amministratore di reperire i dati sulle condizioni di sicurezza degli impianti di proprietà esclusiva (limitato alle sole parti) nonché quello della costituzione, da parte dell’assemblea di un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori da effettuare. Confermato il quorum pari a 1/3 per gli interventi di risparmio energetico, nonché la competenza dell’assemblea, con la maggioranza dell’art. 1136, II° co., c.c. nella determinazione delle sanzioni per violazioni al regolamento.
(Ufficio Legale A.N.AMM.I.)