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Sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2013 (sent. n. 1230) Infiltrazioni dovute a gravi difetti e risarcimento dei danni
Una sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2013 (sent. n.
1230), ritiene che in tema di danni da infiltrazioni, il condominio è
responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., per i danni patrimoniali e
non patrimoniali derivanti dalle parti comuni anche se gli stessi sono
causati da gravi difetti di costruzione imputabili all’impresa. Contro
di essa, la compagine ha comunque diritto di agire (anche in rivalsa)
ai sensi dell’art. 1669 c.c. A dirla tutta, per completezza, dalla
sentenza si può desumere anche che l’azione ex art. 1669 c.c. può
essere intrapresa pure dal singolo condomino verso l’impresa
costruttrice in alternativa all’azione contro la compagine ed
indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia acquistato l’unità
immobiliare direttamente dal costruttore, ciò perché la norma citata,
come ha detto la Cassazione e ricordato il Tribunale di Monza, ha
natura extracontrattuale. Marito e moglie, proprietari di un’unità
immobiliare in un edificio in condominio, personalmente e in qualità
di legali rappresentanti dei propri figli, hanno citato in giudizio il
condominio, quale custode delle parti comuni per sentirlo condannare,
ai sensi o dell’art. 2043 o dell’art. 2051 c.c., al risarcimento dei
danni patrimoniali e non derivanti dalle infiltrazioni provenienti da
parti comuni. Il condominio, a sua volta, ritenendo la problematica
connessa a gravi difetti costruttivi (art. 1669 c.c.) chiamava in
causa (in gergo tecnico otteneva l’autorizzazione alla chiamata in
causa di terzo) l’impresa costruttrice. Quest’ultima nel difendersi
eccepiva la decadenza dall’azione ex art. 1669 c.c. Il magistrato, al
termine dell’istruttoria, che aveva visto l’espletamento di un
accertamento tecnico preventivo in corso di causa oltre che di una
consulenza tecnica d’ufficio, ha così deciso: il condominio è
responsabile per i danni patrimoniali e non patrimoniali (questi
ultimi meglio conosciuti ai più, anche se impropriamente, come danni
morali) verso i condomini ex art. 2051 c.c.. L’impresa, a sua volta, è
responsabile verso il condominio ai sensi dell’art. 1669 c.c. Ciò
perché, afferma il Tribunale di Monza, “nell’ipotesi in esame non può
in alcun modo ritenersi automaticamente estesa la domanda proposta
dagli attori ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c. nei confronti del
solo Condominio, avendo quest'ultimo richiamato nei confronti della
società costruttrice la diversa responsabilità di cui all’art. 1669
c.c. che, sebbene pacificamente di natura extracontrattuale, ha
struttura e presupposti diversi da quelli di cui agli artt. 2051 e
2043 c.c.” Insomma per come è stata impostata la causa, a meno che le
parti non si metteranno d’accordo diversamente, i condomini dovranno
essere risarciti dal condominio che a sua volta dovrà essere risarcito
dall’impresa. Se ciò non avverrà spontaneamente, i condomini potranno
agire solamente contro il condominio così come quest’ultimo potrà
agire contro la succitata impresa. Quanto alla responsabilità del
condominio, in sentenza (sulla scorta di abbondante Cassazione che s’è
pronunciata in tal senso) si legge che la compagine è sempre
responsabile dei danni provenienti dalle parti e anche se i danni (nel
caso di specie le infiltrazioni) sono stati originati da gravi difetti
costruttivi.