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Parcheggio nel cortile condominiale
E’ legittimo parcheggiare l’auto nel cortile condominiale?
Una recente sentenza di Cassazione (n. 9522 del 30 aprile 2014) risponde positivamente, ma a certe condizioni: "non costituisce violazione della fondamentale regola paritaria dettata dall'art. 1102 c.c. un uso più intenso della cosa da parte del partecipante, che non ne alteri la destinazione nei casi in cui il relativo esercizio non si traduca in una limitazione delle facoltà di godimento esercitate dagli altri condomini", fermo restando che "per quanto attiene, in particolare, ai cortili, ove le caratteristiche e le dimensioni lo consentano ed i titoli non vi ostino, l'uso degli stessi per l'accesso e la sosta dei veicoli non è incompatibile con la funzione primaria e tipica di tali beni" (Cass., sez. II, 15 giugno 2012, n. 9875)” (Cass. 30 aprile 2014 n. 9522).
Il divieto d'uso del cortile condominiale quale parcheggio può essere previsto dal regolamento condominiale o derivare dallo stato dei luoghi, nel caso in esame la particolare conformazione del cortile, rendano impossibile il parcheggio delle autovetture, potendo configurare tale modalità di utilizzazione una violazione dell'art. 1102 c.c., infatti l’uso della cosa comune non può ledere il pari diritto degli altri; non può recare pregiudizio alla sicurezza, stabilità e decoro dell'edificio.
Così, per restare all'esempio del parcheggio, se non è possibile il contemporaneo parcheggio di tutte le autovetture dei condomini, è lecita la deliberazione di utilizzazione turnaria, mentre sarebbe da considerarsi illecito il parcheggio, anche di un solo condomino, se ciò rendesse impossibile il normale accesso ed uso del cortile anche agli altri.
Sanzioni per mancato rispetto del regolamento condominiale
In un condominio esiste un cortile condominiale, all'interno del quale un condomino, parcheggia in modo scriteriato la propria autovettura impedendo a tutti gli altri sia di poter parcheggiare sia di poter effettuare agevolmente le manovre di entrata e di uscita. Dopo tanti richiami, l'amministratore decide di rivolgersi all'autorità giudiziaria per chiedere ed ottenere una tutela del possesso delle parti comuni. La questione di diritto. La tutela possessoria è assicurata dal nostro ordinamento ed è disciplinata dall'articolo 1168 del codice civile norma che stabilisce che chi è stato violentemente ed occultamente spogliato dal possesso può chiedere, entro un anno dallo spoglio, di esserne reintegrato. Lo spoglio del possesso consiste, come nel caso di specie, in una privazione del possesso e della detenzione del bene e nel caso sottoposto all'esame del Tribunale di Nola lo stesso si materializza con l'utilizzo improprio di un bene condominiale (cortile) da parte di uno dei condomini. Affinché possa parlarsi di spoglio del possesso devono sussistere due elementi: - elemento oggettivo che coincide con la perdita del potere di fatto sulla cosa che spetta anche agli altri condomini che non possono utilizzare agevolmente il cortile; - elemento soggettivo che coincide con la volontà del soggetto che esercita lo spoglio di agire contro la volontà degli altri possessori ( e cioè di tutti gli altri condòmini). Tale tutela possessoria può essere richiesta anche da coloro che come i condomini di un edificio, si trovano in una situazione di compossesso rispetto alle parti comuni quando uno di loro esercita un possesso su tale parti che impedisce l'esercizio del possesso anche da parte di tutti gli altri. (Cass. Civ. sent. n. 13747/2002). Una volta stabilito se sussistono tanto l'elemento oggettivo, ossia la perdita da parte dei compossessori ( condomini) del potere di fatto sulla cosa, e dell'elemento soggettivo e cioè la volontà del soggetto che esercita lo spoglio di agire contro la volontà di tutti gli altri, chi ha subito lo spoglio può agire in giudizio tramite una domanda di manutenzione del possesso ( art. 703 cpc).